

Titolo I
Costituzione e scopo della Società
Art. 1
E’ costituita con sede in Arbus, una Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Operaia”, che opera nello spirito e nella osservanza dello Statuto e delle Leggi della Repubblica Italiana.
Suo scopo è la fraterna unione della classe operaia, il reciproco rispetto, il soccorso tra i soci per il benessere economico, morale e culturale dei suoi aderenti.
La Società vuole agire libera ed indipendente ed è estranea ad ogni ingerenza politica ed amministrativa.
Lo stemma sociale è rappresentato da due mani che si stringono.
Art. 2
Tutti gli atti sociali debbono essere intestati Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Operaia” e debbono essere firmati dal Presidente e muniti del timbro sociale.
Titolo II
I Soci
Art. 3
I soci possono essere: Effettivi, Onorari, Benefattori e Benemeriti.
a) Potranno essere ammessi come soci Effettivi tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti :
1 - siano cittadini italiani,
2 - siano lavoratori dipendenti o autonomi, compresi tutti i settori del lavoro, oppure pensionati.
3 - abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i 60° .
4 - siano di ottima condotta morale e civile.
b) Potranno essere nominati Soci Onorari quei cittadini ritenuti degni per servizi speciali resi a favore della classe Operaia e della Società stessa. La nomina deve essere approvata dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
c) I Soci Benefattori saranno nominati dal Consiglio tra Soci e cittadini che abbiano contribuito con lasciti ed opere allo sviluppo ed al benessere del sodalizio.
d) I Soci Benemeriti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione quei Soci che abbiano compiuto venticinque anni di vita sociale.
L’attestato di Benemerenza consiste nella consegna di una pergamena nella quale sinteticamente sarà esposta la motivazione con la quale il Consiglio ha deliberato l’assegnazione della onorificenza.
Oltre alla pergamena, sarà consegnata anche una medaglia su lega speciale, che porterà incisa da un lato il nome della Società Operaia e la data di consegna e dall’altro lato la stretta di mano incorniciata dalla dizione “Per Benemerenza”. La medaglia sarà legata ad un nastrino tricolore. La consegna dell’attestato e della medaglia dovrà avvenire in forma solenne, con la partecipazione di tutti i Soci, di cittadini e delle autorità.
Titolo III
Doveri dei Soci
Art. 4
E’ dovere dei Soci:
1 – non compiere atti che arrechino danni al Sodalizio ;
2 – mantenere contegno rispettoso nei confronti del Presidente della Società, dei Consiglieri e di tutti coloro che rivestono cariche sociali;
3 – comunicare tempestivamente alla Segreteria della Società ogni variazione di domicilio;
4 – provvedere al pagamento di tutte le quote dovute presso la sede sociale;
5 – astenersi dal propagandare idee religiose, politiche e sindacali nella sede sociale, durante le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea.
Art. 5
Chi chiede di essere ammesso quale Socio Effettivo, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, compilata su apposito modulo fornito dalla Società, obbligandosi all’osservanza delle norme dello Statuto - Regolamento e di tutte le disposizioni emanate dagli organi della Società.
Il Consiglio di Amministrazione accetterà le domande se risulterà accertata l’esistenza dei requisiti individuali di cui al precedente art. 3, lettera a), con la procedura che il regolamento interno stabilisce e previ accertamenti che il Consiglio, e per esso il Presidente, riterrà di compiere nell’interesse sociale, anche su fatti e circostanze non precisate nello Statuto – Regolamento.
Art. 6
I nuovi ammessi acquisteranno la qualità di Socio Effettivo quando abbiano versato le quote di iscrizione e di ammissione, ed abbiano ottemperato agli obblighi tutti imposti dal presente Statuto – Regolamento.
Art. 7
Possono essere ammessi come Soci Effettivi anche se abbiano superato l’età stabilita nel precedente art. 3, punto 3°, pagando come arretrati una quota annuale per ogni anno in più.
Art. 8
Il Socio è tenuto a versare la quota annuale entro il 30 marzo di ogni anno in caso di inadempienza perderà ogni diritto sugli interventi previsti dal presente Statuto – Regolamento.
Art. 9
La qualità di Socio Effettivo si perde per espulsione:
1 - per riprovevole condotta morale e sia ritenuto indegno di appartenere alla Società, o quando fomenti dissidi in seno alla medesima;
2 - qualora sia condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, per reati infamanti.
Art. 10
I Soci dichiarati decaduti per morosità o altro possono essere riammessi, a domanda, con le stesse modalità previste per nuovi Soci e a condizione che effettuino il pagamento ex-novo di tutti i contributi previsti al momento della riammissione. L’anzianità decorre dalla data di riammissione.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’esaminare la domanda di riammissione, dovrà tenere conto anche dei motivi che originarono la precedenza decadenza.
L’eventuale giudizio negativo di riammissione è inappellabile.
Art. 11
Il Socio Effettivo dovrà versare nell’Ufficio della sede propria, sita in Arbus, Via Giuseppe Vaquer n°8, la quota sociale ogni anno, secondo le tariffe in vigore, stabilite nei modi e nei tempi dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
Ogni Socio deve ritenersi moralmente impegnato a contribuire con la propria esperienza, le proprie capacità e i mezzi di cui legittimamente dispone a mantenere libero e indipendente il sodalizio, considerandolo e facendolo considerare un valido e corretto strumento collettivo per l’incontro, l’aiuto reciproco e lo sviluppo spirituale, culturale e sociale di tutti i Soci e della più vasta comunità civica territoriale.
Art. 13
Tutti i Soci hanno il dovere di partecipare al funerale del Socio defunto, formando un corteo con la bandiera della Società.
TITOLO I V
ORGANI
Sono Organi della Società:
1. L’Assemblea degli Aderenti alla Società;
2. Il Consiglio d´Amministrazione;
3. Il Presidente del Consiglio dì Amministrazione;
4. Il Vice Presidente del Consiglio dì Amministrazione;
5. Il Segretario;
6. Vice Segretario
7. Il Cassiere;
8. Il collegio dei Sindaci;
9. Il Comitato dei Probiviri.
Art. 14
L’Assemblea
L’Assemblea è composta di tutti gli iscritti alla Società ed è l’Organo sovrano della Società stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione.
L’assemblea determina:
• gli indirizzi generali dell’attività della Società.
• Le modifiche del presente statuto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli iscritti, dal Collegio dei Revisori o da almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Di norma l’Assemblea è convocata nei locali sociali, ma per motivi logistici può essere convocata in luoghi diversi.
La convocazione è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri. In seconda convocazione l?assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
In prima convocazione delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 15
Il Consiglio d´Amministrazione
Il consiglio d´Amministrazione composto da 9 o più Soci e viene eletto dall’Assemblea appositamente convocata. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio resta in carica 3 anni e può essere rieletto in tutto o in parte.
Se per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed occorre far luogo alla Sua rielezione. I componenti rimangono comunque in carica per la convocazione dell’Assemblea che dovrà nominare i nuovi Consiglieri.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio d´Amministrazione lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.
Al Consiglio d´Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
- Gestione della Società in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi dall’Assemblea e il compimento di atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione;
- Nomina del Segretario e del Cassiere;
- Ammissione di nuovi Soci;
- Predisposizione annuale del bilancio;
- Nomina eventuali commissioni e formazione di regolamenti interni.
Il Consiglio d´Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza , su designazione dei presenti , da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione devono partecipare a tutte le riunioni e in caso di impedimento devono tempestivamente giustificare la loro assenza. Dopo tre assenze ingiustificate decadono dalla carica.
Il consiglio d´Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza.
Art. 16
Presidente
Il Presidente della società coordina l’attività della Società secondo le norme dello Statuto , firma la corrispondenza, i mandati di riscossione e di pagamento. Convoca e assume la Presidenza delle riunioni del Consiglio, propone gli argomenti all’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate, rappresenta la Società in tutte le manifestazioni e circostanze di fronte ai Soci e a terzi. La rappresenta anche di fronte ad eventuali chiamate in giudizio, previa discussione in Consiglio che conferirà l’incarico al Presidente di volta in volta .
Art. 17
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel suo ufficio, lo sostituisce durante la sua assenza. Un consigliere d´Amministrazione appositamente delegato sostituirà il Presidente ed il Vice Presidente qualora se ne verificasse la necessità, dando conto del suo operato agli altri Consiglieri.
Art. 18
Il Segretario
Il segretario, coadiuvato dal Vice Segretario, redige i verbali delle sedute nel registro, cura la divulgazione delle deliberazioni del Consiglio, sbriga la corrispondenza , invia gli avvisi di convocazione degli argomenti all’ordine del giorno. I verbali della seduta del Consiglio, dovranno essere firmati dal Presidente, dai consiglieri presenti e dal Segretario.
Art. 19
Il Cassiere
Il Cassiere cura l’amministrazione della Società, esige le quote associative, le offerte e gli altri proventi, rilasciandone ricevuta e quietanza . Provvede al pagamento dei mandati e delle altre spese autorizzate dal Consiglio e risponde in proprio davanti al Consiglio e alla legge di tutte le eventuali irregolarità in cui dovesse incorrere
I fondi non necessari per l’ordinaria amministrazione dovranno essere depositati presso un servizio di risparmio o investiti in titoli a seconda delle scelte unanimi del Consiglio.
Il Cassiere non può disporre di somme in contanti di importo superiore a € 75,00, allo scopo di non far rimanere somme infruttifere. Il Cassiere potrà in qualsiasi momento essere chiamato dal Consiglio a dare conto della situazione di cassa patrimoniale..
Art. 20
Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci, se nominato, si compone di tre membri effettivi; e di due supplenti. L’incarico di Sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione; per la durata in carica e la rieleggibilità vale quanto previsto dal presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
I Sindaci curano la tenuta del Libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci., possono essere scelti anche fra non soci e fra soggetti qualificati professionalmente al controllo legale dei conti.
Il collegio dei Sindaci ha il compito di esaminare i registri e di vigilare sull’andamento della Società, di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti sui Sindaci delle Società per Azioni. Partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Consiglio d´Amministrazione con facoltà di parola.
Art. 21
Probiviri
Il Comitato dei Probiviri, se nominato, si compone di tre membri, nominati dal Consiglio d´Amministrazione, deve esaminare e risolvere in via conciliativa qualunque vertenza possa insorgere in seno alla Società. Nei casi d´espulsione di soci il Comitato dei Probiviri è chiamato a decidere in merito.
TITOLO V
ELEZIONI
Art. 22
L’Ufficio Elettorale è composto dal Segretario del Consiglio e da tre Consiglieri idonei designati dal Consiglio tra i soci che non ricoprono cariche Sociali, uno dei quali sarà nominato dal Presidente.
Art. 23
Le elezioni saranno fatte esprimendo il proprio voto su apposite schede proposte dal Consiglio. .Il Socio elettore potrà esprimere fino ad un massimo di nove preferenze sui nomi riportati nella scheda o su nominativi di altri Soci. Per la validità delle elezioni è necessario che votino almeno un terzo dei Soci iscritti.
La scheda votata viene deposta dal Segretario nell’urna sigillata in presenza del votante dopo averne preso nota nell’elenco dei soci. Il Segretario e gli scrutatori redigeranno processo verbale al termine delle operazioni di voto. Il numero dei votanti, dovrà corrispondere con le schede contenute nell’urna .Dopo questi controlli si provvederà allo spoglio delle schede e verrà redatto il relativo verbale.
Art. 24
Tutto il materiale elettorale, verbali, schede, scrutini, reclami ecc. deve essere custodito nella Società fino a nuove elezioni.
Art 25.
I Consiglieri eletti si riuniranno entro dieci giorni per procedere ad eleggere il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Vice Segretario , il Cassiere e il Comitato dei Probiviri.
Art. 26
Si intenderanno eletti i Soci che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di numero di voti, la preferenza andrà al Socio con maggiore anzianità di iscrizione nella società.
Art. 27
Eventuali reclami sulla regolarità delle operazioni di voto potranno essere inoltrati entro il termine di otto giorni dallo svolgimento delle elezioni stesse.
I reclami dovranno essere presentati e sottoscritti da almeno 15 Soci, trascorso tale termine, in mancanza di reclami, i risultati delle elezioni si intendono convalidati.
Art. 28
Non potranno essere rieletti i membri del Consiglio che abbiano demeritato, che hanno partecipato con scarsa assiduità alle sedute del Consigli0o precedente o che si trovino in lite o giudizio con la Società; i nominativi dei Soci o consiglieri non eleggibili devono essere portati a conoscenza dell’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni con apposita comunicazione.
TITOLO VI
Scopi e natura degli interventi della Società
Art. 29
Nello spirito dell’Art. 1 del presente Statuto – Regolamento, il Consiglio adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni a seconda delle indicazioni degli articoli seguenti.
Art. 30
Il socio che abbia un familiare gravemente ammalato e versi in stato di bisogno, segnalerà il caso al Presidente, il quale sentito il Consiglio, dopo aver esaminato lo stato di gravità del malato e accertato le condizioni di indigenza del richiedente, provvederà per un’assistenza economica, tenendo anche conto delle possibilità finanziarie della Società.
Art. 3I
In caso di decesso del Socio, ai familiari dello scomparso è demandato il compito di segnalare al Consiglio tale evento, affinché possa predisporre gli atti di Sua competenza , quali l’esposizione della bandiera a mezza asta, avvertire i Soci, per accompagnare la salma in cimitero come loro dovere.
Art. 32
A seconda della possibilità della cassa sociale, il Consiglio, al verificarsi dell’evento di cui al precedente articolo, deciderà di donare in ricordo una pergamena incorniciata e un cartoncino con le condoglianze da parte di tutti i Soci.
Art. 33
La vedova del Socio potrà chiedere, a mezzo domanda scritta su apposito modulo della Società di far parte come Socio, osservando le norme di iscrizione previste dall’Art. 6 e seguenti.-
Art. 34
Nei casi di epidemia , non potendosi dal corso a tutte le richieste di sussidio le erogazioni verranno regolate secondo le circostanze del momento.
Art. 35
Eventuali sussidi non riscossi dai beneficiari saranno devoluti alla cassa sociale.
Art. 36
Trascorsi 2 anni dalla data di approvazione del presente statuto – regolamento, potranno introdursi nel medesimo tutte le innovazioni, gli aggiornamenti e modifiche suggerite dall’esperienza e che la Società ritenga utili e necessarie. Per due anni qualunque deliberazione di variazione al presente statuto sarà nulla.
Nei primi due anni saranno possibili solo quelle variazioni imposte da norme di legge apposite.
Art. 37
La Società non potrà sciogliersi per unanimità di voti dell’Assemblea generale. Cesserà soltanto per forza maggiore od in virtù di ordinanza della superiore Autorità cui non si possa legalmente resistere.
Art. 38
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura
Art. 39
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si dovrà far riferimento alle norme in materia di Società di Mutuo Soccorso contenute nel Libro I e V del Codice Civile, alle Leggi speciali in materia e al D. lgs. N. 460 del 14/11/97.
Art. 40
Il presente Statuto – Regolamento con le modifiche apportate sostituisce quello promulgato in data 21 ottobre 1906 e successive modificazioni ed è stato approvato dall’Assemblea generale dei Soci del 22/10/2005.
Le modifiche sono avvenute in base all’Art. 46 del vecchio Statuto che prevedeva tale possibilità e avranno decorrenza dal 1° gennaio 2006